Sportello Unico Digitale - Unione Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni

Somministrazione alimenti e bevande temporanea

Per somministrazione temporanea si intende l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in locali chiusi o in aree aperte, con una durata temporale limitata, come ad esempio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari.

L’attività può essere svolta sia da soggetti privati nell’esercizio della loro attività d’impresa, sia da enti ed associazioni senza fini di lucro.

L’esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare esercitare un esercizio di somministrazione, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 s.m.i., dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S..
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Requisiti professionali: per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’ Art. 41 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 .

Disponibilità dei locali/spazi: occorre avere la disponibilità dei locali o dello spazio in cui si intende esercitare l’attività, quanto meno per il periodo per il quale viene eseguita la somministrazione.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 , ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico).

Rispetto delle norme: per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea si devono rispettare le norme, prescrizioni ed autorizzazioni specifiche dell’attività, come quelle in materia, igienico-sanitaria, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, sicurezza alimentare, regolamenti di polizia urbana annonaria, sicurezza, ecc.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può: prendere visione degli atti del procedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 15 Giugno 2021 alle 14:13
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