Sportello Unico Digitale - Provincia di Asti

Parafarmacia

Per attività di parafarmacia si intende la vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione, di medicinali veterinari e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

Gli esercizi commerciali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (di vicinato, medie o grandi strutture) possono attivare al loro interno una attività di parafarmacia, dedicando a essa un apposito reparto ed effettuando la vendita dei relativi prodotti durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale.

La vendita deve essere effettuata con la presenza e l’assistenza diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Per iniziare una attività di parafarmacia occorre prima fare richiesta del “codice identificativo” al Ministero della Salute, con la modulistica predisposta dal Ministero stesso.
Alla ricezione del codice identificativo bisogna trasmettere una comunicazione di inizio attività al SUAP di riferimento e darne conoscenza agli Enti coinvolti nel procedimento (vedi modulo).
La comunicazione è presentata in allegato alla SCIA in caso di esercizio di vicinato, oppure alla istanza in caso media o grande struttura di vendita, oppure all’avvio della vendita di farmaci da banco in caso di attività già avviata.

Nel sito del Ministero della Salute è presente anche la modulistica da utilizzare per eventuali variazioni di titolarità, indirizzo, aggiornamento dati anagrafici, cessazione.

Link sito: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=TF&idAmb=EC&idSrv=RCU&flag=P#procedura.

E’ opportuno inoltre rivolgersi all’ASL di competenza per conoscere gli esatti adempimenti di natura sanitaria necessari.

N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica relativa alla tipologia distributiva attraverso la quale si esercita (es. vicinato, media struttura di vendita, ecc.).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: il possesso dei suddetti requisiti è verificato all’interno del procedimento autorizzatorio dell’attività commerciale.

Requisiti professionali: i farmacisti operanti in un esercizio di parafarmacia devono essere abilitati all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo ordine professionale.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttiveconformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativavigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barrierearchitettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impattoacustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto dell’istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutelaambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
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Ultima modifica: 24 Maggio 2024 alle 15:21
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