Sportello Unico Digitale - Provincia di Asti

Tabaccheria

La vendita al pubblico dei generi di monopolio può essere effettuata attraverso: le rivendite ordinarie, le rivendite speciali, i patentini, i distributori automatici.

Le rivendite ordinarie sono le tabaccherie che espongono il numero della concessione sull’apposita insegna a “T”. Per poter istituire una rivendita ordinaria devono sussistere le condizioni minime in ordine di distanza e di produttività relativamente alle rivendite vicine. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli operatori interessati, gli Uffici Territoriali della AAMS formulano semestralmente un piano delle nuove istituzioni. L’assegnazione avviene tramite concorso.

Le rivendite speciali sono quelle ubicate presso particolari strutture, quali porti, aereoporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc. Per attivare una rivendita speciale occorre presentare istanza all’Ufficio della AAMS territorialmente competente, corredandola della documentazione richiesta.

Il patentino è un’autorizzazione alla vendita di tabacchi complementare a quella svolta dalle rivendite ordinarie a cui è aggregato. Può essere rilasciato ad un esercente già dotato di altra licenza (prevalentemente licenza di somministrazione) a condizione che vi sia una esigenza di servizio non sufficientemente soddisfatta dalla rete di tabaccherie esistenti.

I distributori automatici vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita. Per ottenerne l’autorizzazione all’istallazione il titolare della rivendita deve presentare apposita domanda all’ufficio regionale AAMS territorialmente competente.

Per effettuare un periodo di ferie, almeno 45 giorni prima dell’inizio di detto periodo, il titolare o gestore di una tabaccheria deve presentare una istanza di autorizzazione alla Amministrazione comunale per ottenerne il nulla osta; ottenuto il relativo visto comunale, la domanda andrà inoltrata alla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato territorialmente competente. Si ricorda l’obbligo dell’esposizione, durante il periodo di chiusura, di un cartello indicante le rivendite e/o la ricevitoria lotto più vicine che rimarranno aperte, che dovranno essere preventivamente contattate per non correre il rischio di vedersi negato il periodo di ferie prescelto.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: consultare il sito Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Requisiti professionali: consultare il sito Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 , ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Ultima modifica: 29 Ottobre 2021 alle 17:06
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