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Vendite sottocosto

Definizione
Si intende per vendita sottocosto “la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuati ad un prezzo di vendita inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati” (art. 15, comma 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114).
La definizione di cui sopra fa riferimento al prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse, che può differire rispetto al prezzo di vendita al pubblico di un prodotto.
Sono ammessi nel computo delle vendite sottocosto esclusivamente le contribuzioni e gli sconti documentati riconducibili al prodotto, mentre sono escluse alcune tipologie di sconti quali ad esempio:

  • gli sconti, non riferibili a un singolo prodotto, che mirano al raggiungimento di un certo fatturato alla fine dell’anno;
  • gli sconti e le contribuzioni collegati all’acquisto da parte del fornitore di spazi privilegiati nei punti di vendita;
  • gli sconti derivanti da forme di cooperazione commerciale fra fornitori e distributori, salvo che non siano stati espressamente considerati riconducibili al prodotto nell’accordo stipulato.

Limitazioni
Le vendite sottocosto sono soggette ad alcune limitazioni. Esse, infatti, devono essere comunicate al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e possono essere effettuate solo tre volte nel corso di ogni anno solare. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e tra una vendita e l’altra deve decorrere un periodo di almeno venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell’anno.
Il Ministero dell’Industria ha specificato che, ai fini del computo dei giorni, sono da escludersi i periodi di chiusura dell’esercizio commerciale (le domeniche, le festività e, ove previste dal Comune, le mezze giornate di chiusura infrasettimanale).
Inoltre il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta. Il termine referenza deve essere inteso come sinonimo di prodotto, individuabile in relazione alla tipologia, alla quantità ed eventualmente alla marca del medesimo.
La normativa pone inoltre un limite relativo agli esercizi che si pongono, in un determinato ambito territoriale, in una posizione dominante rispetto ai concorrenti. Sono infatti vietate le vendite sottocosto effettuate da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie dì vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate o collegate, o all’interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

Tipologie di vendita escluse dalla normativa sul sottocosto
Sono esclusi dalle vendite sotto costo:

  • il commercio all’ingrosso, in quanto le vendite non sono effettuate al pubblico ma rivolte ad altri commercianti;
  • gli spacci interni (art. 16, d.lgs. 114/98) “a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi” in quanto la disciplina sul sottocosto si applica agli esercenti che effettuano la vendite al pubblico;
  • le forme speciali di vendita di cui agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. 114/98 (vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, presso il domicilio dei consumatori, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico) in quanto, non esistendo un locale di vendita, non risulta applicabile il divieto di superare un certo limite di superficie nell’ambito della provincia;
  • gli esercenti il commercio su aree pubbliche (art. 1, comma 9, d.p.r. 6 aprile 2001, n. 218).

Modalità di comunicazione e di effettuazione
La vendita sottocosto deve essere comunicata al Suap/comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio.
Nello specifico queste sono le modalità di effettuazione:

  • può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno;
  • ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni;
  • il numero delle referenze (prodotti) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta;
  • non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che sia la prima vendita sottocosto dell’anno.

Queste disposizioni non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
Non sono inoltre applicabili agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.
Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite sottocosto, essa può presentare al SUAP del comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa, un’unica Comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti e le informazioni richieste dalle norme vigenti. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all’ubicazione degli esercizi commerciali. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell’esercizio per due anni, o in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto.

Situazioni in cui è sempre possibile effettuare la venduta sottocosto
E’ comunque consentito, anche in deroga a quanto riportato nei precedenti paragrafi, effettuare la vendita sottocosto:

  1. dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
  2. dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione;
  3. dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
  4. dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
  5. dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

E’ altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:

  • ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
  • apertura di un nuovo esercizio commerciale;
  • avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
  • modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Le vendite sottocosto di cui sopra non sono soggette alla comunicazione.

Obblighi di informazione al consumatore
Le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale di svolgimento della vendita;
  2. specifica indicazione nel caso di prodotti in scadenza o difettati o tecnologicamente obsoleti;
  3. inequivocabile identificazione all’interno dell’esercizio commerciale dei prodotti in vendita sottocosto (pur non essendo prevista la necessità di separazione rispetto agli altri prodotti in vendita alle condizioni normali, l’inequivocabilità è direttamente correlata al posizionamento dei prodotti all’interno dell’esercizio evitando ogni possibilità di confusione con il resto dell’assortimento dei prodotti in vendita.

Nel caso in cui non siano rispettate, per l’intero periodo preannunciato, le condizioni di cui sopra, è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell’offerta con i medesimi mezzi di comunicazione. Sono inoltre considerate ingannevoli le comunicazioni di cui sopra nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

Sanzioni
Le violazioni delle disposizioni sopra riportate sanzioni amministrative pecuniarie. Anche chi effettui vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste è punito con sanzioni amministrative pecuniarie.
In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Ultima modifica: 19 Gennaio 2024 alle 17:01
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