Sportello Unico Digitale - Unione di Comuni "Filari e Castelli"

Trasporto alimentari

Le attività inerenti agli alimenti e bevande, compreso il trasporto conto terzi, sono soggette alla registrazione dell’attività (notifica di avvio, subingresso, modifica, cessazione o sospensione temporanea di attività) ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Europeo CE n. 852/2004 (cosiddetto “Pacchetto Igiene”), della DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 e della DD n. 673 del 30 ottobre 2017.

Per effettuare questa attività di trasporto di alimenti, occorre quindi inviare via PEC al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) i moduli “Scheda anagrafica” e “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004) – Allegato A della DGR”, seguendo le indicazioni di cui all’Allegato B della DGR stessa. Il SUAP competente deve valutare la completezza della documentazione presentata e provvedere a trasmetterla all’ASL per la registrazione.

Con tale notifica l’operatore del settore alimentare (OSA), autocertifica anche l’idoneità igienicosanitaria del veicolo adibito al trasporto di alimenti. Pertanto, con tale iter, l’OSA assolve contemporaneamente ai previgenti obblighi di autorizzazione, tra cui quello per il trasporto di alcune tipologie di alimenti, e all’obbligo di notifica previsto dalla normativa comunitaria suddetta.

Considerato che la Scia fa riferimento alla specifica attività che viene avviata, ne consegue che la sua presentazione all’autorità competente, è dovuta, da parte dell’OSA che effettua il trasporto di alimenti come unica/prevalente attività. Nel caso in cui il trasporto venga invece effettuato a complemento di un’attività di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti, l’OSA non è chiamato a presentare una specifica Scia per tale attività; in tali casi, infatti, il trasporto costituisce solo una fase di lavoro nell’ambito dell’impresa

Automezzi

La comunicazione all’ASL dei mezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari non è più obbligatoria. L’OSA dovrà inserire nel proprio piano di autocontrollo le specifiche dei diversi automezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti, come previsto dal Regolamento (CE) 852/2004 (rif. Allegato II
Capitolo IV) relativamente alle caratteristiche dell’automezzo ed alle modalità di trasporto, di pulizia
e sanificazione. L’impresa è tenuta ad aggiornare il piano di autocontrollo in caso di acquisto/affitto/leasing/ecc. o cessazione dell’automezzo.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (se richiesti).Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 5 Luglio 2023 alle 10:06
torna all'inizio del contenuto