Sportello Unico Digitale - Unione Montana dal Tobbio al Colma

Domanda

Il procedimento ordinario, è pensato per gestire telematicamente, con il raccordo tra i diversi Enti coinvolti, i procedimenti (DOMANDE/ISTANZE) nei quali residua in capo alle Amministrazioni pubbliche discrezionalità in ordine al rilascio di autorizzazioni per attività non sottoposte a SCIA.

Lo Sportello Unico entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; in tal caso si applica la sospensione dei termini, per un massimo di 30 giorni, per recepire la documentazione integrativa richiesta dallo Sportello Unico.

Nel caso in cui lo Sportello Unico entro trenta giorni dal ricevimento non richieda alcuna documentazione integrativa, l’istanza si intende correttamente presentata ( Art. 7 D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 c. 1).

Decorsi i termini di cui sopra, verificata la completezza della documentazione, lo Sportello Unico entro trenta giorni adotta il provvedimento conclusivo ( Art. 7 D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 c. 2).

La conferenza di servizi è indetta dal responsabile dello Sportello Unico quando e’ necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi da almeno due amministrazioni pubbliche diverse dalla procedente, salvo che quest’ultima abbia adottato atti di natura regolamentare che prevedano l’applicazione della conferenza di servizi in caso di coinvolgimento di una sola ulteriore amministrazione diversa da quella procedente o di diversi uffici della stessa amministrazione.

Scaduti i termini di cui sopra ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l’art. 38 c. 3 lett. h del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 , che prevede che “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 , è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

L’attività può essere iniziata dopo la presentazione al Suap da parte del soggetto interessato:

dichiarazione del direttore dei lavori attestante la conformità dell’opera al progetto presentato
e la sua agibilità, ove l’interessato non proponga domanda ai sensi dell’articolo 25 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ;
nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

Silenzio assenso

L’istituto del silenzio assenso costituisce un rimedio all’inerzia dell’amministrazione, equivalendo all’accoglimento della domanda.

Nei procedimenti ad istanza di parte, in virtù dell’ Art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., questo istituto ha applicazione generale; infatti, esso opera nonostante la mancanza di richiami espressi.

Lo stesso articolo riporta, altresì, i casi in cui il silenzio assenso non può trovare applicazione: nei procedimenti sottoposti a SCIA e nelle ipotesi espresse nel comma 4 dell’ Art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 .

Si riporta il testo dell’ Art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.:

  1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
    Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
  2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
    (2-bis). Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione e’ tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
    (5-bis). Comma abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Ultima modifica: 15 Giugno 2021 alle 13:51
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