Sportello Unico Digitale - Unione Montana dal Tobbio al Colma

Vendita prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari sono quei prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti, piante infestanti, ecc.).

Per il commercio, la vendita di questi prodotti è necessario possedere una autorizzazione specifica. Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Sindaco del comune presso cui viene svolta l’attività, previa acquisizione del parere positivo del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL sulla idoneità dei locali e condizionato dal rilascio del certificato di abilitazione alla vendita in capo a chi è responsabile della gestione dei locali di vendita.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti e venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari; quelli classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave. E’ vietata la vendita sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

Sono da tenere appositi di registri di carico e scarico dei prodotti, con adeguate annotazioni come definito dalle specifiche leggi in materia.

N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica relativa alla tipologia distributiva attraverso la quale si esercita (es. vicinato, media struttura di vendita, ecc.).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare una attività di commercio e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.
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Requisiti professionali: il preposto alla gestione dei locali di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso dei requisiti professionali così come previsto dalla normativa.
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Preposto: il richiedente prepone a ciascun locale di vendita un institore o procuratore per la gestione di esso, salva la facoltà del titolare dell’impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impaTto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Pareri / Autorizzazioni: l’ASL deve pronunciarsi circa la idoneità dei locali; il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di zona è competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitosanitari.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 26 Luglio 2024 alle 15:09
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