Sportello Unico Digitale - Unione Montana Mondolè

Asilo nido

Il servizio di assistenza per la prima infanzia nella Regione Piemonte si compone di una molteplicità di servizi, così identificati:

  • asilo nido tradizionale;
  • micro-nido (autonomo, integrato, aziendale);
  • centro di custodia oraria (baby parking);
  • nido in famiglia;
  • sezione primavera.

    Personale

    Il personale degli asili-nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.

    A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici (in numero di almeno una ogni dieci bambini) e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.

    Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di vigilatrice; le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuti a norma della legislazione vigente.

    Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico possibilmente pediatra, nonchè di un pedagogista o di uno psicologo.

    Le figure educative operanti nella struttura devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

    • diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
    • diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
    • diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
    • diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
    • diploma di liceo delle scienze umane;
    • diploma di vigilatrice d’infanzia;
    • attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte (fino ad esaurimento titolo);
    • diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
    • diploma di laurea in scienze dell’educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
    • diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
    • diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari; altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido.

      Requisiti strutturali e di dimensionamento

      L’asilo nido deve sorgere in aree appositamente destinate, di norma al piano terreno, e deve garantire caratteristiche come:

    • condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché piena rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
    • requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti comunali d’igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
    • condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
    • adattabilità ai soggetti portatori di handicap;
      certificato di agibilità dei locali.

      La superficie necessaria per l’esercizio della attività è definita in circa 12 mq a bambino, ma si tratta di valore puramente indicativo per la definizione del quale si deve far riferimento alle specifiche disposizioni normative.

      Sono da prevedersi all’interno della struttura adeguati spazi funzionali con destinazione d’uso e superficie come da disposizioni e prescrizioni tecniche vigenti; in particolare per i bambini sono richiesti che soddisfino lo svolgimento delle seguenti funzioni: cambio di abiti, scambio di informazioni quotidiane fra genitori ed assistenti, attività di gioco ed occupazioni varie, alimentazione, riposo, funzioni igieniche, contenimento di oggetti ed attrezzature di uso quotidiano.

      Tali spazi dovranno inoltre essere divisi fra spazi destinati al gruppo dei lattanti e spazi destinati al gruppo dei divezzi.

      Dovranno quindi essere previste differenti zone funzionali: ingresso e deposito carrozzine, accettazione, soggiorno e zona per l’alimentazione, zona riposo e servizi igienici.

      Saranno inoltre previsti spazi per i cosiddetti servizi generali: cucina, dispensa, lavanderia, deposito materiali, ambulatorio, spazi per il personale come spogliatoi, servizi igienici, locali pluriuso per il personale.

      Qualora nel medesimo immobile siano presenti il servizio di asilo nido e di CCO o di micro-nido, pur rispettando gli standard unitari per ogni bambino, possono essere messi in comune gli spazi per gli operatori e l’area attrezzata. Nei medesimi spazi possono essere autorizzati servizi diversi (CCO, micro-nido, asilo nido), purché sussistano le seguenti condizioni:

    • i servizi si devono svolgere in orari diversi e non possono essere sovrapposti fra loro;
    • un singolo servizio deve essere continuativo e non può essere nell’arco della giornata alternato all’altro;
      la struttura deve rispettare i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali relativi ai diversi servizi.

      Oltre agli spazi interni, entro l’area di pertinenza del nido, si dovranno prevedere anche spazi esterni come: spazi pavimentati e coperti, favorevolmente orientati e protetti dal vento, per soggiorno all’aperto ad uso dei bambini; spazi pavimentati liberi (non coperti) per attività all’aperto; vasche per la sabbia; aree a prato; ecc. Tali spazi dovranno essere attrezzati e dotati per garantire la sicurezza e per impedire che i bambini possano uscire liberamente verso gli spazi pubblici o privati adiacenti.

      L’esercizio dell’attività è subordinata al possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza (Città di Torino, Area Servizi Educativi – ASL di riferimento), ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 54 L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 . L’autorizzazione al funzionamento deve essere corredata dalla scheda di rilevazione del set-minimo dei dati, approvata con successiva determinazione dirigenziale del settore regionale competente.

      L’autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione, l’orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell’ingresso. Ogni variazione del regolamento di organizzazione va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.

      Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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