Sportello Unico Digitale - Unione Montana Mondolè

Baby parking

Il servizio di assistenza per la prima infanzia nella Regione Piemonte si compone di una molteplicità di servizi, così identificati:

  • asilo nido tradizionale;
  • micro-nido (autonomo, integrato, aziendale);
  • centro di custodia oraria (baby parking);
  • nido in famiglia (visionare il procedimento specifico);
  • sezione primavera.

Il centro di custodia oraria (CCO), denominato comunemente “Baby Parking”, è un servizio socio-educativo-ricreativo destinato a favorire il benessere psico-fisico dei bambini attraverso la disponibilità di spazi, organizzati e attrezzati per consentire loro opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.

Rispetto all’asilo-nido, il baby parking si differenzia per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali richiesti (come l’assenza del servizio di mensa), per gli orari ridotti di permanenza dei minori e per le modalità di funzionamento più flessibili. Il baby parking può funzionare tutto l’anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore giornaliere.

Queste strutture possono accogliere fino ad un massimo di 25 bambini in contemporanea. La permanenza del bambino non può superare le 5 ore consecutive, reiterabili nella medesima giornata con una interruzione di almeno 1 ora. L’orario di presenza dei bambini (entrata ed uscita) deve essere annotata sul “registro delle presenze”.

I destinatari del servizio sono i minori di ambo i sessi, di norma in età fra i 13 mesi e i 6 anni. Possono eccezionalmente essere accolti anche bimbi lattanti quando siano presenti idonee attrezzature e il personale necessario per garantire una appropriata assistenza.

Personale

Il personale addetto deve essere in possesso di uno dei titoli professionali richiesti ed il rapporto numerico fra personale addetto e bambini non può essere inferiore a 1 operatore ogni 10 bambini. Nel caso in cui il CCO ospiti più di 3 bambini lattanti, occorre avere un operatore qualificato appositamente dedicato a tale funzione, in aggiunta agli operatori già presenti.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Il baby parking deve sorgere in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio e può anche aver sede presso aziende o centri commerciali caratterizzati da un elevato afflusso di persone.

La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

  • condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché piena rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti comunali d’igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
  • condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
  • adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti per gli edifici, spazi e servizi pubblici;
  • certificato di agibilità dei locali.

Sono da prevedersi all’interno della struttura adeguati spazi funzionali con destinazione d’uso e superficie come da disposizioni e prescrizioni tecniche vigenti; in particolare per i bambini sono richiesti: spazi per il soggiorno, per le attività ludico-ricreative, zona riposo con spazio per la

distribuzione di tutti i lettini e con un adeguato spazio di manovra fra gli stessi, servizi igienici; per gli operatori: accettazione, locale pluriuso per il personale e servizi igienici.Qualora nel medesimo immobile siano presenti il servizio di CCO e di asilo nido o micro-nido, pur rispettando gli standard unitari per ogni bambino, possono essere messi in comune gli spazi per gli operatori e l’area attrezzata. Nei medesimi spazi possono essere autorizzati servizi diversi (CCO, Micro-nido, asilo nido), purché sussistano le seguenti condizioni: a) i servizi si devono svolgere in orari diversi e non possono essere sovrapposti fra loro; b) un singolo servizio deve essere continuativo e non può essere nell’arco della giornata alternato all’altro; c) la struttura deve rispettare i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali relativi ai diversi servizi.

Accettazione: è un vero e proprio ambiente pluriuso, organizzato in modo da consentire un comodo accesso, dotato dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, per spogliare e rivestire i bambini, nonché di armadietti per il deposito del vestiario; inoltre in quest’area occorre prevedere una zona destinata ad ufficio e una zona spogliatoio del personale con relativo servizio igienico. Questo spazio dovrà essere preferibilmente ubicato in prossimità dell’ingresso e reso inaccessibile ai bambini.

Soggiorno e attività ludico-ricreative: si può realizzare in un ambiente unico oppure in più locali che meglio consentono lo svolgimento di attività ricreative differenziate; questa seconda soluzione è auspicabile in considerazione della possibile diversa età dei bambini presenti. Nel caso in cui il baby parking accolga anche bimbi lattanti occorre individuare un’apposita area delimitata destinata alla loro permanenza.

Servizi igienici: devono essere illuminati ed aerati direttamente; il servizio igienico dovrà essere dotato di antibagno che potrà essere aerato artificialmente; i pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile fino a mt. 2.00 di altezza, le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte e previste in numero di almeno 1 vaso per 10 bambini, con un minimo di 2 vasi, inseriti ciascuno in box ispezionabili; i lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell’acqua, anch’essi di dimensioni adeguate, sono da posizionarsi nell’antibagno; l’acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico. Nel locale antibagno è consentito il posizionamento del fasciatoio in uno spazio appositamente adibito all’uso. Il locale deve inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata dei bambini.

Area esterna attrezzata: deve essere assicurata la possibilità di condurre i bambini in un’area esterna appositamente attrezzata per la permanenza e il gioco, anche non ad uso esclusivo del baby parking e ad esso collegata.

Somministrazione alimenti

Il servizio di CCO è privo del servizio mensa ed è fatto divieto di preparare e somministrare in loco alimenti. Nel servizio è possibile somministrare alimenti, prepararti e/o forniti dai genitori, unicamente alle seguenti condizioni:

  • la richiesta deve essere valutata dal responsabile del CCO e accettata solo se compatibile con l’organizzazione del lavoro;
  • gli alimenti consumati dal bambino non devono richiedere ulteriore manipolazione/cottura;
  • deve essere garantito almeno un armadio per deporre gli alimenti, un frigorifero per la corretta conservazione degli alimenti, uno scaldavivande per le pappe e il latte;
  • il servizio di custodia deve seguire procedure corrette per la conservazione dei cibi;
  • gli alimenti, su mandato dei genitori, possono essere forniti da aziende esterne, regolarmente registrate/riconosciute.Requisiti per l’esercizio dell’attività e autorizzazione al funzionamentoIl baby parking deve essere dotato:
  • di un registro delle presenze dei bambini in cui vanno annotate presenze e assenze degli utenti, l’orario d’ingresso e di uscita degli stessi;
  • di un regolamento relativo all’organizzazione del servizio indicante almeno: i criteri per l’accesso, le modalità di funzionamento del servizio, le rette e gli orari, gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori, le procedure per assicurare la tutela degli utenti, le forme di partecipazione dei genitori all’attività del servizio.

L’esercizio dell’attività è subordinata al possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza (Città di Torino, Area Servizi Educativi – ASL di riferimento), ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 54 L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 . L’autorizzazione al funzionamento deve essere corredata dalla scheda di rilevazione del set-minimo dei dati, approvata con successiva determinazione dirigenziale del settore regionale competente.

L’autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione, l’orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell’ingresso. Ogni variazione del regolamento di organizzazione va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.

Ultima modifica: 30 Agosto 2023 alle 12:47
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