I requisiti professionali per l’attività di acconciatori sono previsti dall’ Art. 3 L. 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i..
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore. La presenza del responsabile tecnico nell’esercizio deve essere garantita durante l’intero l’orario di apertura.
L’abilitazione professionale è conseguita previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
L’abilitazione è rilasciata dalla Regione, che può avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per l’organizzazione e la gestione dei corsi e degli esami.
Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati od riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Con la D.G.R. 30 settembre 2011 n. 1184 è stato approvato lo standard formativo e i contenuti minimi del corso di formazione abilitante all’esercizio dell’attività di acconciatore.